Tutela del consumatore: in caso di bene non conforme la scelta iniziale della riparazione non preclude la richiesta giudiziale di risoluzione del contratto

Tutela del consumatore: in caso di bene non conforme la scelta iniziale della riparazione non preclude la richiesta giudiziale di risoluzione del contratto
23 Novembre 2020: Tutela del consumatore: in caso di bene non conforme la scelta iniziale della riparazione non preclude la richiesta giudiziale di risoluzione del contratto 23 Novembre 2020

Con l’ordinanza n. 22146/2020, depositata il 14 ottobre, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della tutela del consumatore con riguardo ai beni non conformi ed ai rimedi offerti dall’ordinamento.

 IL CASO. Tizio aveva acquistato, presso la concessionaria Beta, un’autovettura che, fin da subito, aveva manifestato delle serie problematiche (fuoriuscita di fumo nero che ne causava l’arresto). Nonostante le diverse riparazioni effettuate all’autovettura, questa continuava a presentare il medesimo difetto, ragion per cui Tizio ne chiedeva la sostituzione alla concessionaria. Quest’ultima, però, respingeva la richiesta, poiché, a suo avviso, i difetti dovevano ritenersi risolti a seguito delle riparazioni effettuate.

Successivamente, a causa del ripresentarsi del difetto, Tizio citava in giudizio la concessionaria d’auto, chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità per difetto di conformità del bene venduto e, dunque, fosse condannata in via principale alla sostituzione dell’autovettura e, in subordine, alla risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo.

Il Tribunale riconosceva la concessionaria responsabile del difetto di conformità per la mancata riparazione del bene entro tempi congrui e per il diniego alla sostituzione del veicolo. Non essendo più sostituibile il veicolo, il Tribunale dichiarava risolto il contratto e condannava la venditrice alla restituzione del prezzo.

Quest’ultima proponeva appello, che però veniva rigettato. 

La concessionaria ricorreva, dunque, in Cassazione, con due motivi di ricorso. In particolare, col primo, lamentava che l’acquirente avesse tenuto un comportamento contrario alla buona fede in quanto, pur avendo optato per la riparazione offerta, aveva poi chiesto la sostituzione solo perché la riparazione era stata eseguita oltre un tempo congruo. 

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha confermato che la scelta del consumatore di optare per la riparazione del bene non conforme non gli preclude la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto. Essa ha, infatti, rilevato che nella normativa consumeristica, allo scopo di perseguire il principio di conservazione del contratto, sono previsti una serie di rimedi, gerarchicamente sotto ordinati l’uno all’altro.

In primo luogo, il consumatore deve scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene e solo se ciò non è possibile o sia manifestamente oneroso, può ricorrere ai c.d. rimedi secondari, ovvero la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Tali rimedi non possono, quindi, essere considerati alternativi: l’unico onere per il consumatore è che egli si deve avvalere anzitutto dei rimedi primari e, se il problema non si risolve, di quelli secondari.

In ogni caso, la Suprema Corte ribadisce che la scelta di un rimedio non estingue la possibilità di optare per gli altri, ed inoltre che le sostituzioni o le riparazioni devono essere effettuate entro un tempo congruo dalla richiesta e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.

La Suprema Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l’acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, ove sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente”. 

Il ricorso proposto dalla concessionaria è stato, quindi, rigettato. 

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